Parte la D, Athletic Carpi all’esordio assoluto. Bagatti: “Siamo forti, ora dobbiamo dimostrarlo”

 Parte la D, Athletic Carpi all’esordio assoluto. Bagatti: “Siamo forti, ora dobbiamo dimostrarlo”

Mentre il ‘vecchio Carpi, quello Fc 1909, è impegnato con i tribunali per ottenere la riabilitazione (chiede l’iscrizione alla D), l’Athletic carpi, nato dalla costola della Correggese e dopo l’esclusione del Carpi di Mantovani, si appresta a debuttare in campionato oggi alle 15 al cabassi contro la Bagnolese. E’ un debutto assoluto e per questo ancora più sentito dal pubblico e dai protagonisti.

L’esordio in campionato rappresenta infatti un primo traguardo che trasforma in realtà i sogni e gli sforzi estivi del presidente Lazzaretti, ec Correggese, che ha trasferito armi e bagagli nella ‘sua’ Carpi, non senza ostacoli. Il calcio d’inizio della gara con la Bagnolese oggi alle 15 è la sublimazione di un’estate da montagne russe per emozioni e colpi di scena. Dall’esclusione del vecchio Carpi Fc da parte del Coni (26 luglio), alla conferma del Tar (5 agosto), all’esordio di questo pomeriggio è stata una corsa contro il tempo. Iniziata con il tentativo “Carpi-Correggese” proposto da Lazzaretti ma naufragato per la resistenza delle istituzioni della cittadina reggiana, e proseguita con la sfida lanciata dal Sindaco attraverso la pubblicazione del bando per far rinascere il calcio in città. Una sfida raccolta dallo stesso Lazzaretti, la cui voglia di Carpi lo ha portato a metà agosto a cedere la Correggese, fondare l’Athletic e versare 300 mila euro a fondo perduto alla Figc (più 50 di iscrizione). Paradossalmente, non è però stato l’ostacolo economico-finanziario-burocratico quello più alto per mister Texcart: nonostante il rispetto alla virgola delle norme federali che hanno portato alla genesi dell’Athletic, il neo presidente e il Sindaco si trovano a dover convivere ben oltre il previsto con un nemico impronosticabile: il Carpi Fc 1909.

Parla Bagatti. Mister Massimo Bagatti non cerca scuse sulle condizioni di precarietà in cui è costretto a lavorare in questi giorni (sabato la conferenza non si è potuta svolgere al Cabassi, per tutta la settimana gli allenamenti si tengono a Fossoli). «Che ti alleni a Fossoli o ti alleni a Carpi – ha detto il tecnico – non ci sono alibi: dobbiamo vincere e basta. Il Presidente e la società ci stanno mettendo nella miglior condizione per allenarci anche se non lo facciamo in quella che spero diventi il prima possibile la nostra casa, ovvero il Cabassi. Stiamo bene, i ragazzi si sono allenati a mille e mi aspetto una bella prestazione. Cerchiamo l’identità da raggiungere nel minor tempo possibile, perché una squadra è forte solo se ha una identità di gioco condivisa”.

Si giocheranno tutte oggi, con inizio alle ore 15, le partite previste per il primo turno del Girone D del campionato di Serie D: Alcione Milano – Forlì; A. Carpi – Bagnolese; Correggese – Progresso; Fanfulla – Sammaurese; Ghiviborgo Vds – Sasso Marconi; Mezzolara – Borgo San Donnino; Real Forte Querceta – Ravenna; Rimini – Prato; Seravezza Pozzi – Lentigione.

E’ il quarto incrocio di campionato tra Carpi e Bagnolese, secondo allo stadio Cabassi. Precedenti a favore dei biancorossi, con due vittorie (entrambe ottenute nella stagione 1959-60 in Promozione) e due pareggi (2003-04 in D). L’ultima sfida risale al 24 marzo 2004 e finì 0-0 a Carpi.

ELENCO CONVOCATI

Portieri: Diego Abbrandini, Luca Ferretti, Francesco Lusetti,

Difensori: Simone Aldrovandi, Matteo Boccaccini, Alessandro Calanca, Matteo Montebugnoli, Mamadou Togola, Federico Tosi, Samuele Uni,

Centrocampisti: Erik Amedeo Ballardini, Thomas Bolis, Francesco Mele, Alessio Ruci, Matteo Serrotti,

Attaccanti: Francesco Barolo, Luis Carrasco, Guglielmo Mignani, Simone Minelli, Alessandro Peroni, Simone Raffini, Marco Villanova.

Dopo il brillante passaggio del turno il Coppa Italia la Bagnolese tiene a battesimo il neonato Athletic. «Una squadra con mbizioni importanti – commenta il tecnico Bonini – andremo al “Cabassi” per fare la nostra partita dando il massimo e cercando di fare il nostro gioco anche senza Leonardi, Cocconi, Dzekov infortunati. Dembacay è in forse». Squalificati: Lo Curto

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Carpi F.C. 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;
contro
Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo
Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Procura Generale dello Sport Presso il C.O.N.I.;
Covisoc presso la Figc;
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio
N. 07910/2021 REG.RIC.
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Comune di Carpi in persona del Sindaco, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Sperduti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona S.r.l., Calcio Padova
Spa non costituiti in giudizio;
Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vezzani,
Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione
controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del
Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato Olimpico Nazionale
Italiano,
– di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato
ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l.
della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società
medesima al Campionato di Serie C 2021/2022,
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno
patito ex art. 30 c.p.a.;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/8/2021:
– del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione
N. 07910/2021 REG.RIC.
controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del
Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato Olimpico Nazionale
Italiano;
– di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato
ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l.
della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società
medesima al Campionato di Serie C 2021/2022;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex
art. 30 c.p.a,
– della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30
luglio 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI –
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso
da Carpi FC 1909 S.r.l.;
– del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze
Nazionali s.s. 2021/2022” ed il “Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega
Italiana Calcio Professionistico” con previsione di una serie di adempimenti, da
assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze
Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto,
connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno
patito ex art. 30 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carpi F.C. 1909 S.r.l. il
26/8/2021:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari anche in forma
monocratica del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della
Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni
N. 07910/2021 REG.RIC.
professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato
Olimpico Nazionale Italiano; nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti o
connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo
alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con
conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C
2021/2022; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del
danno patito ex art. 30 c.p.a.
nonché per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari della
decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021)
della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso da Carpi
FC 1909 S.r.l.;
del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze
Nazionali s.s. 2021/2022” ed il “Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega
Italiana Calcio Professionistico” con previsione di una serie di adempimenti, da
assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze
Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto,
connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto.
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno
patito ex art. 30 c.p.a. nonché con il presente ricorso per motivi aggiunti
dell’accertamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del titolo/diritto
della Carpi F.C. 1909 a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021/2022,
anche previo accertamento di illegitimità ed annullamento dell’art. 52 delle NOIF
della FIGC, nonchè di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la
perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del
N. 07910/2021 REG.RIC.
provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato; del
provvedimento con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato avvio
alla procedura per il riconoscimento alla città di Carpi del titolo sportivo per la
partecipazione al Campionato italiano di Calcio di Serie D, in applicazione dell’art.
52, comma 10, delle NOIF della FIGC; nonchè per l’accertamento del titolo/diritto,
in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a., della
Carpi F.C. 1909 a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche
previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell’art. 52, comma 10, delle
NOIF della FIGC., anche nella parte in cui prevede la corresponsione di un
contributo (euro 300.000,00) da versarsi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
per potere partecipare al Campionato Interregionale (la Serie D), se destinatari di
un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato; nonchè di tutte
le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come
conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di
ammissione al relativo Campionato;
– per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella
misura che sarà determinata nel corso del giudizio, in caso di rigetto delle richieste
cautelati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carpi F.C. 1909 S.r.l. il
11/9/2021:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari anche in forma
monocratica del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della
Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni
professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, recante il dispositivo di esclusione del Carpi dal
Campionato di serie C;
nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato
ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l.
N. 07910/2021 REG.RIC.
della Licenza Nazionale 2021/2022;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex
art. 30 c.p.a. Nonché, in esito ai primi motivi aggiunti, per l’annullamento, previa
concessione di idonee misure cautelari della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del
26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021) della Sezione controversie di
ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di
Garanzia dello Sport del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, recante la
motivazione del diniego di iscrizione della ricorrente al Campionato di serie C; del
comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze
Nazionali s.s. 2021/2022” ed il “Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega
Italiana Calcio Professionistico” con previsione di una serie di adempimenti, da
assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze
Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto,
connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.
Nonché, in esito al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 agosto 2021
per l’accertamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del titolo/diritto
della Carpi F.C. 1909 a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021/2022,
anche previo accertamento di illegitimità ed annullamento dell’art. 52 delle NOIF
della FIGC, nonchè di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la
perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del
provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato; del
provvedimento con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato avvio
alla procedura per il riconoscimento alla città di Carpi del titolo sportivo per la
partecipazione al Campionato italiano di Calcio di Serie D, in applicazione dell’art.
52, comma 10, delle NOIF della FIGC, anche nella parte in cui prevede la
corresponsione di un contributo (euro 300.000,00) da versarsi alla Federazione
N. 07910/2021 REG.RIC.
Italiana Giuoco Calcio per potere partecipare al Campionato Interregionale (la Serie
D), se destinatari di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo
Campionato; nonchè di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita
del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del
provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;
– per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella
misura che sarà determinata nel corso del giudizio, in caso di rigetto delle richieste
cautelati. ancora, in esito al presente terzo ricorso per motivi aggiunti, per
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche in forma
monocratica della nota prot. n. 50041 dell’11 agosto 2021, con cui “il Sindaco di
Carpi, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di Serie C per la Stagione
Sportiva 2021/2022, con successivo svincolo di tutti i calciatori della società Carpi
FC 1909 s.r.l., ha formulato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di
attribuzione alla Città di Carpi del titolo sportivo per la partecipazione ad un
Campionato della Lega Nazionale Dilettanti con una propria società, nella
medesima Stagione sportiva 2021/2022, ai sensi dell’art. 52, comma 10 delle Norme
Organizzative Interne della FIGC” (di seguito: NOIF); della nota prot. n. 50291 del
12 agosto 2021, con cui “il Presidente della FIGC ha dato riscontro alla predetta
richiesta, concedendo l’opportunità di iscrizione di una società in rappresentanza del
Comune di Carpi”; della nota prot. n. 50463 del 14 agosto 2021, con cui il Sindaco
ha avviato la “Procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche per
l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Carpi al Campionato Interregionale
2021/2022, ai sensi dell’art. 52, comma 10 delle NOIF”; del provvedimento di
aggiudicazione del predetto bando, di cui non si conoscono gli estremi;
– del provvedimento, di cui pure non si conoscono gli estremi, di ammissione al
Campionato di Serie D da parte della FIGC di una società, scelta ai sensi dell’art.
52, comma 10 NOIF; di tutti i Calendari della Stagione di serie D 2021/2022, nella
parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente; per il
N. 07910/2021 REG.RIC.
risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura
che sarà determinata nel corso del giudizio, in caso di rigetto delle richieste
cautelari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di adempimento di misure cautelari monocratiche proposta dal
ricorrente, ai sensi dell’art. 59 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente richiede l’adozione di misure in forma monocratica, atte ad
assicurare l’ottemperanza al decreto cautelare n. 4955/2021 del 13 settembre 2021,
con il quale è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche relativa ai
motivi aggiunti depositati in data 11 settembre 2021;
b) che essa richiede, in questo contesto, anche:
– che “la squadra Athletic Carpi, ammessa nel Campionato di Serie D 2021/2022
con la procedura di cui all’art. 52, comma 10, delle NOIF della FIGC – procedura
sospesa da codesto Ecc.mo Tribunale già in data 17 agosto con Ordinanza
collegiale n. 4427 e, successivamente, con Ordinanza collegiale n. 4615/2021 del 7
settembre 2021– non disputi la prima partita di Campionato di Serie D, in
programma il prossimo 19 settembre 2021”;
– che il Campionato di serie D non abbia inizio in contrasto con quanto deciso dal
Tribunale “anche con nomina di un Commissario ad acta, che assicuri
l’ammissione del Carpi, con riserva, al Campionato di serie D o, quanto meno,
posticipi l’avvio di tale Campionato, nella parte in cui debba svolgersi con la
partecipazione di una squadra (Athletic Carpi), la cui presenza è condizionata dal
titolo prioritario della società Carpi F.C. 1909 s.r.l.”;
c) che l’eseguendo decreto monocratico ha accolto la presupposta istanza nella
limitata parte in cui l’art. 52, comma 10, delle NOIF prevede che il Presidente
Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione
all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di
N. 07910/2021 REG.RIC.
partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in
soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del
titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo
e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al
campionato di serie D;
d) che esso ha quindi ad oggetto solamente la rimozione della preclusione
normativa all’ulteriore corso del procedimento per l’ammissione al campionato di
serie D nei confronti dell’odierna ricorrente;
e) che l’effettività della tutela cautelare, anche interinale, postula nondimeno che
nel caso di specie venga esaminata da parte della competente autorità sportiva la
domanda della ricorrente, impregiudicato restando il contenuto dei conseguenti
provvedimenti;
f) che parimenti impregiudicate restano le valutazioni processuali e sostanziali
riservate alla sede collegiale;
g) che comunque l’imminente avvio (in data 19 settembre 2021) del campionato di
serie D non pregiudica in linea di principio la salvaguardia della posizione della
ricorrente in esito ai successivi sviluppi procedimentali e processuali, avuto
riguardo al fatto che la trattazione collegiale resta fissata alla data indicata in
dispositivo;
h) che alla stregua delle suesposte premesse non vi è luogo – allo stato degli atti e a
prescindere da ogni altra possibile considerazione – per l’adozione di misure
cautelari interinali direttamente e immediatamente incidenti sull’avvio del
campionato di serie D e/o sulla partecipazione della società Athletic Carpi allo
stesso;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di ottemperanza nei limiti e con gli effetti di cui al punto d) e al
punto e) della motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2021.
N. 07910/2021 REG.RIC.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 18 settembre 2021.
Il Presidente
Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO

Altri Articoli che potrebbero interessarti

error: Content is protected !!